Descrizione

Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

Iter procedura

A chi è rivolto
Il Canone è dovuto  dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, in rapporto alla misura dell'area o dello spazio sottratti all'uso pubblico.

Descrizione
Le occupazioni di suolo pubblico possono consistere in:

TEMPORANEE (di durata inferiore all'anno)
- Installazione di ponteggi o altre attrezzature di cantiere (comunque di tipo tecnico, a servizio di un lavoro che non viene eseguito sulla strada quindi senza alterazione del suolo)
- Trasloco, vuotatura di fosse biologiche, potatura piante e simili, quando l'automezzo necessario al lavoro deve sostare in aree in cui è normalmente vietata la sosta o quando è necessaria l'emissione di provvedimenti quali ordinanze di divieto di sosta o di transito;
- Occupazione connessa ad alterazione del suolo pubblico temporanea (esempio: per riparazione di guasto su cavo);
- Occupazione connessa ad alterazione del suolo pubblico per installazioni permanenti (esempi: per installazione di cavi sotterranei per servizi pubblici, di fosse biologiche o simili);
- Installazione provvisoria di arredi ed attrezzature a servizio di una attività commerciale o di altra attività, quali tavolini, fioriere, compresi stendardi pubblicitari e striscioni;
- Occupazioni per manifestazioni;
PERMANENTI
- Installazione definitiva di arredi ed attrezzature a servizio di una attività commerciale o di altra attività, quali tavolini, fioriere, tende, padiglioni, pedane, insegne, faretti esterni per l'illuminazione;
- Passo carrabile;
- Impianti sotterranei o altri impianti;
Informazioni importanti per le associazioni:
L'Amministrazione Comunale ha predisposto alcune postazioni per le occupazioni di suolo pubblico da parte delle Associazioni riconosciute in uno speciale elenco; l'autorizzazione all'occupazione, deve essere richiesta sull'apposito modulo e unicamente per le dislocazioni predisposte e per l'utilizzo delle stesse con strutture come tavolini e sedie o altre attrezzature mobili della stessa tipologia, per una superficie complessiva di non più di mq. 8,00.

Come fare
Le richieste di occupazione di suolo pubblico, sia temporanee che permanenti, vanno indirizzate all'Ufficio Tributi e consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune o trasmesse via PEC all'indirizzo unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it utilizzando la modulistica presente negli allegati.
Se si tratta di occupazioni temporanee la presentazione della richiesta deve avvenire almeno 15 giorni prima della data presunta di inizio dell'occupazione, mentre per quanto riguarda le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle stesse.
Qualora fosse necessaria una proroga dell'autorizzazione all'occupazione temporanea, la richiesta dovrà essere presentata all'ufficio protocollo o trasmessa a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione originaria indicando la durata ed allegandovi n.2 marche da bollo da € 16,00.
Nel caso di trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un'attività, ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio, il subentrante, nel caso che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà presentare all'ufficio Tributi richiesta di volturazione entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà dell'immobile o titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata; il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già versato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente.

Cosa serve
Nel modulo di richiesta devono essere riportati tutti i dati del richiedente compreso un recapito telefonico e un indirizzo email/Pec, specificando le misure  del suolo pubblico occupato e la durata effettiva dell'occupazione, allegando dichiarazione di annullamento n.2 marche da bollo da € 16,00, planimetria o disegno indicante il luogo dell'occupazione ed eventuali fotografie dell'area (obbligatorie quando trattasi di occupazioni permanenti).
Ai fini del rilascio del provvedimento finale, resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione, di  richiedere ulteriori elementi integrativi da allegare alla domanda.
Per le occupazioni nei tratti delle strade regionali, statali e provinciali compresi all'interno del centro abitato, alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato anche il Nulla Osta rilasciato dalla Città Metropolitana di Firenze.

Cosa si ottiene
L'ufficio Tributi rilascia, previo parere di altri uffici competenti per le varie tematiche, i provvedimenti di autorizzazione per le occupazioni temporane e di concessione permanente del suolo pubblico, previo pagamento da parte del richiedente dell'importo del Canone Unico Patrimoniale dovuto in base alle tariffe vigenti.
L'atto che legittima l'occupazione, che potrà essere trasmesso a mezzo email/PEC o consegnato a mano presso l'ufficio Tributi, dovrà essere esibito su eventuale richiesta degli addetti alla vigilanza in caso di controllo; nel caso in cui l'occupazione avvenga prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente è soggetto a sanzione ai sensi del Codice della Strada;
Nel caso in cui sia necessaria l'emissione di un'ordinanza di divieto di sosta, l'autorizzazione e la copia dell'ordinanza relativa devono essere ritirate in tempo utile affinché l'autorizzato possa apporre la segnaletica di divieto di sosta necessaria, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione.
I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

Tempi e scadenze

Il procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione deve concludersi entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.
Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione come avviene per le occupazioni temporanee; per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 30 Aprile.

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all’Ufficio Polizia Municipale e all’Ufficio Manutenzioni con apposito modulo, inviando via e-mail la richiesta.
L’interessato è tenuto inoltre a presentare domanda per ottenere il rilascio della autorizzazione “a sanatoria” entro 2 giorni dall'inizio dell'occupazione, all’Ufficio Tributi. Il Servizio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel Regolamento.
Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Tributi
Referente
Olivia Arconti - Francesco Borghi - Laura Maggi
Indirizzo
Via del Cassero, 21 - 50026 - San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256361
E-mail
tosap@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it - unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it - comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
Orario di apertura
lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30

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